Decreto FER 1, cosa dice il testo sugli incentivi per rinnovabili del 2019

Decreto FER 1, cosa dice il testo sugli incentivi per rinnovabili del 2019

Tutto ciò che c'è da sapere sul provvedimento in tema di fonti di energia rinnovabile approvato nell'estate 2019, che regola l'accesso a incentivi per l'utilizzo di impianti che utilizzano FER

Un provvedimento atteso da diverso tempo è stato senza dubbio il decreto sulle fonti di energia rinnovabile, molto spesso indicato con la dicitura di Decreto FER 1, ma anche, più semplicemente, come ‘decreto rinnovabili 2019’. Si tratta di una misura volta a rinnovare, e comunque ad apportare dei cambiamenti, sul tema delle energie rinnovabili, in particolar modo sulle modalità di accesso agli incentivi, pubblicate dal GSE. Tutto ciò che c’è da sapere sul decreto del 4 luglio 2019, entrato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto dello stesso anno.

Decreto rinnovabili 2019, cosa dice la normativa

Una norma volta a incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma anche a disciplinarne le modalità e le condizioni. Efficienza ambientale, ma anche efficacia e sostenibilità del sistema che regola l’utilizzo di FER. Il decreto del luglio 2019 è stato pensato per regolare vari aspetti riguardanti le fonti di energia rinnovabile in Italia.

Si tratta, come riportano fonti governative, di un provvedimento che ha come obiettivo quello di promuovere il settore sia in termini ambientali che economici, cercando di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Come? Con l'attuazione della cosiddetta transizione energetica, ossia il graduale passaggio dalle fonti energetiche non rinnovabili alle FER, composto da una serie di step che investono da vicino anche l’utilizzo di variabili socioeconomiche. Inoltre, il decreto FER spinge in maniera preponderante per il raggiungimento di obiettivi legati alla decarbonizzazione, sostenendo la diffusione di fonti di energia derivanti da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e altro.

Stando alle previsioni del Ministero, l’attuazione di questo provvedimento porterà alla realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8mila megawatt, aumentando la produzione di circa 12 miliardi di kilowattora, grazie a investimenti di diversi miliardi di euro.

Il decreto FER 1 privilegerà impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, impianti fotovoltaici di scuole, ospedali ed altri edifici pubblici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione e tutti gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Decreto FER 1 incentivi, cosa dice il GSE a proposito

Gli incentivi previsti dal Decreto FER 1 sono stati illustrati nei minimi dettagli dal Gestore Servizi Energetici, GSE, che ha pubblicato un vademecum che costituisce una vera e propria guida completa su tutto quanto riguarda questa fattispecie.

In questo documento si parla innanzitutto di quattro gruppi di impianti che possono accedere agli incentivi previsti dal decreto. Nello specifico, il Gruppo A comprende gli impianti eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione. A questo viene abbinato un sottogruppo chiamato Gruppo A-2, che comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Gli impianti inseriti nel Gruppo B sono gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Infine, nel Gruppo C sono presenti gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: eolici “on-shore"; idroelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione.

Come accedere agli incentivi del Decreto FER?

Accanto ai criteri nei quali vengono suddivisi gli impianti che possono aver accesso agli incentivi, il GSE ha pubblicato le due diverse modalità di accesso, divise a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza.

Cosa stabilisce il Decreto FER in tal senso? Possono accedere agli incentivi tramite iscrizione ai Registri gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C. A loro viene assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità.

Una seconda categoria di impianti può accedere agli incentivi tramite partecipazione a Procedure d'Asta. Si tratta degli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C. A loro viene assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

Come presentare le richieste di iscrizione agli incentivi? Entrambe le categorie sono tenute a inviarle esclusivamente tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito. Ciò è ovviamente riservato agli impianti risultati ammessi in posizione utile in graduatoria. In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso dei requisiti necessari e dei criteri di priorità.

Decreto rinnovabili, quali sono le date di partecipazione ai bandi?

Parallelamente all’insieme dei criteri, il GSE ha indicato anche sette date di apertura, e altrettante di chiusura, per la partecipazione ai bandi utili ad accedere agli incentivi previsti dal Decreto FER. Queste le tempistiche che vengono indicate per ogni procedura:

  1. Data di apertura 30 settembre 2019, data di chiusura 30 ottobre 2019;
  2. Data di apertura 31 gennaio 2020, data di chiusura 1° marzo 2020;
  3. Data di apertura 31 maggio 2020, data di chiusura 31 giugno 2020;
  4. Data di apertura 30 settembre 2020, data di chiusura 30 ottobre 2020;
  5. Data di apertura 31 gennaio 2021, data di chiusura 2 marzo 2021;
  6. Data di apertura 31 maggio 2021, data di chiusura 30 giugno 2021;
  7. Data di apertura 30 settembre 2021, data di chiusura 30 ottobre 2021.
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