Efficienza Energetica

Efficienza Energetica: in Gazzetta ufficiale le nuove Linee guida sui Certificati Bianchi

 

Entra in vigore il decreto sulla determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

 

Le nuove linee guida definiscono anzitutto gli obiettivi per i prossimi anni, mantenendo la differenziazione fra target globali in fonti primarie, comprensivi di TEE CAR ritirati, gare d’ambito gas e risparmi generati da progetti già conclusi ma ancora attivi, e target specifici per TEE.

Dopo più di due anni di attesa, finalmente, entra in vigore il nuovo decreto sui Certificati Bianchi, che attua quanto previsto dal D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dal D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Anzitutto vengono chiarite meglio le responsabilità dei soggetti coinvolti nella presentazione delle domande, prevedendo l’adozione di un contratto tipo definito dal GSE. Questo dovrebbe tutelare meglio le parti, in particolare le ESCO, e ridurre il rischio di non conformità nel tempo.

In merito ai progetti ammissibili, le linee guida presentano una tabella in cui sono indicati gli interventi previsti, la relativa vita utile e il tipo di risparmio (elettrico o non elettrico). Eventuali misure non incluse nella tabella saranno oggetto di istruttoria da parte del GSE sottoposta ad approvazione ministeriale tramite delibera direttoriale (un aspetto che dovrebbe garantire una maggiore rapidità di azione rispetto a un decreto, sebbene i tempi non potranno essere brevissimi, anche in ragione della concertazione fra MiSE e MATTM). Le fonti rinnovabili vengono limitate all’effetto di miglioramento dell’efficienza energetica e si ribadisce che i progetti di efficientamento realizzati per rispettare vincoli normativi possono essere ammessi solo se addizionali rispetto ai requisiti prescritti.

Cosa Dispone il Dm Sviluppo Economico 11 gennaio 2017

I Nuovi Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal decreto, gli obiettivi nazionali da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi e dei Certificati Bianchi CAR sono i seguenti:

  • 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
  • 8,23 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
  • 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
  • 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

Gli obiettivi per il post 2020 dovranno essere definiti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2019.

Gli obiettivi 2017- 2020 potranno essere conseguiti attraverso:

  • Gli interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
  • Risparmio di energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento (esclusi quelli ritirati dal GSE);
  • Interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
  • Interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi.

Le Nuove Linee Guida

Le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi sono contenute negli Allegati 1 e 2 al Dm 11 gennaio 2017. L'Allegato 3 contiene, invece, un elenco delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori della vita utile.

Queste le principali novità introdotte:

  • Abolizione del metodo di valutazione analitico: il decreto prevede solo un nuovo metodo a consuntivo (denominato PC) e un nuovo metodo standardizzato (denominato PS);
  • Nuova definizione dei concetti di baseline e addizionalità;
  • Diversa la taglia minima dei progetti: i progetti standardizzati devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. Mentre i progetti a consuntivo devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP;
  • L'erogazione dei Certificati Bianchi è effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile (U). La tabella 1 dell'Allegato 3 al decreto contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori della vita utile, distinti per forma di energia risparmiata;
  • La tipologia dei Certificati torna a essere di quattro tipi: Titoli di tipo I, II, III, e IV. Scompaiono i Titoli di tipo II-CAR, di tipo V, di tipo IN e di tipo E.

Le nuove linee guida entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nello stesso periodo di tempo sarà possibile presentare progetti secondo le regole previste dal D.M. 28 dicembre 2012, inclusa l’applicazione del tau. È anche previsto che i grandi progetti che non raggiungano la dimensione dei 35 ktep possano procedere alla rendicontazione come progetti a consuntivo secondo le vecchie linee guida, senza l’applicazione degli eventuali premi.

In conclusione, presentare progetti secondo le nuove linee guida sarà senza dubbio più complesso di quanto non lo sia stato nei primi anni di attuazione dello schema. La maggiore chiarezza delle procedure e delle regole, insieme alla guida operativa, dovrebbero però consentire di proporre progetti con maggiore affidabilità e con un migliore livello qualitativo, utile a prescindere dall’accesso allo schema. Presumibilmente soffriranno gli interventi di piccola dimensione, per una parte dei quali saranno comunque disponibili detrazioni fiscali e conto termico. Il successo della nuova impostazione dipenderà molto dalle misure di accompagnamento (guide, incontri tecnici, approfondimenti tematici), sia previste dal decreto, sia offerte da soggetti terzi quali FIRE, che si adopererà per supportare i propri soci in tale direzione.

 

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