SIISL, le nuove politiche attive del lavoro al via: ecco come funzionano

SIISL

Parte il SIISL con il contributo essenziale delle Agenzie per il Lavoro. Dal prossimo primo settembre al via il Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’art. 12 del DL 48/2023.

Tale misura è finalizzata al processo di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

Con tale misura, che si inserisce in una prima ed immediata fase di superamento del Reddito di Cittadinanza prevede un’erogazione di un contributo mensile a carico dell’INPS di 350,00 euro a fronte della partecipazione del beneficiario ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi.

I soggetti che intenderanno beneficiare di tale prestazione diritto saranno i componenti di quei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni (occupabili, secondo la nuova disciplina del DL 48/2023 c.d. DL Calderone), con un ISEE valido non superiore a 6.000 euro annui, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione.

Si ricorda che l'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Potranno anche accedere al Supporto per la formazione e il lavoro i componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi derivanti dai percorsi di inclusione lavorativa nel rispetto del cit.  DL 48/2023.

Si precisa che i requisiti per l’accesso alla misura sono quelli previsti per l’assegno di inclusione e, quindi, quelli relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno, economici.

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che risultino disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, salvo quelle per giusta causa, e risoluzione consensuale ex art. 7 della L. 604/1966.

La prestazione viene richiesta all’INPS con istanza telematica ed il percorso di attivazione si attiverà attraverso il SIISL, con l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

Nella istanza il richiedente dovrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro, agli enti per la formazione.

Il richiedente verrà poi convocato dal servizio per il lavoro competente per stipulare il patto di servizio personalizzato, nel quale dovrà indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o intermediari autorizzati, quale misura di attivazione al lavoro.

Il comma 6 dell’art. 12 del cit. DL Calderone prescrive che, dopo la stipulazione del patto di servizio, attraverso il SIISL, l’interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione, fermo restando che è possibile individuare in autonomia i progetti di formazione ai quali essere ammesso, dandone immediata comunicazione tramite il SIISL.

Come visto, il SFL rivoluziona il perimetro dell’impianto normativo precedente attraverso l’introduzione dell’obbligo per i beneficiari di attivarsi sulla piattaforma, in fase di rilascio definitivo in questi giorni, denominata “SIISL” (Sistema informativo inclusione sociale e lavorativa) come sopra detto e con, l’importante intervento delle Agenzie per il lavoro, che in questa fase sono considerate assolutamente strategiche per il buon avvio ed impatto della nuova misura.

Infatti, in questo periodo si è intensificato il dialogo tra Ministero del Lavoro, Anpal Servizi ed Inps (responsabile della piattaforma informatica) per meglio le modalità con le quali le Agenzie potranno contribuire ad alimentare il SIISL che conterrà sia le vacancies messe a disposizione dalle Agenzie autorizzate sia i corsi di formazione presenti nei cataloghi regionali (caricamento a carico delle Regioni).

Il contributo delle Agenzie è rilevante in questa fase e introduce un principio   teso al corretto equilibrio tra operatori pubblici e privati

I beneficiari dello strumento sono obbligati, ai sensi dell’art. 12 del Decreto cit., a rispettare:

  • l’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche telematicamente, almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività, pena la sospensione del beneficio;
  • a rispettare gli obblighi di formazione previsti dall’art. 1 comma 316 della L. 197/2022 per i percettori di reddito di cittadinanza.

I beneficiari dovranno comunicare qualsiasi variazione relativa alle condizioni e ai requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, entro 15 giorni dall’evento modificativo; in mancanza si decadrà dal beneficio.

Il beneficiario decadde dalla misura non accetti – senza giustificato motivo - un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:

- riferita a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;

- riferita a un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;

- per la quale sia prevista una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi ex art. 51 del D.lgs. 81/2015;

- riferita a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.

Il beneficio è compatibile, ma fino ad un limite annuo di 3.000 euro lordi, con l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché con la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati o che prevedano benefici di partecipazione comunque denominati o, ancora, in caso di accettazione di offerte di lavoro anche inferiori a un mese.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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