Integrazione salariale Covid-19, il labirinto per le funzioni HR

Integrazione salariale Covid-19, il labirinto per le funzioni HR

Al tempo del Covid 19 le funzioni HR con i loro consulenti sono alle prese con un vero e proprio labirinto di adempimenti e scadenze che rischiano di far defocalizzare le funzioni con incremento di costi per le aziende.

Dopo lunga attesa l’INPS ha pubblicato sul proprio sito il 17.06.2020 il corposo Messaggio 2489 nel giorno di entrata in vigore del DL 52/2020 del 16 u.s. La nota di prassi fornisce ad aziende e loro intermediari delle prime risposte a valle del citato decreto e dell’altro emanato il 19 maggio, c.d. DL “Rilancio”, in tema di integrazioni salariali Covid-19 sulla fruizione delle ulteriori 9 settimane (5+4), dopo le prime 9 introdotte dal DL “Cura Italia”. L’attesa Circolare dopo il DL Rilancio deve vedere ancora la luce e fornire ulteriori istruzioni operative, tra cui quelle relative al calcolo degli effettivi residui giornalieri nell’ambito delle settimane già fruite.

 

Integrazioni salariali Covid-19, cosa dice il decreto legge 52/2020

Integrazione salariale Covid-19, il labirinto per le funzioni HRIl Messaggio fa il punto sulle variazioni normative dei decreti emergenziali citati. Il DL 34/2020, come noto, ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (ASO) che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In conseguenza del DL 34/2020 e delle recenti novità apportate dal DL 52/2020, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è il seguente:

  1. le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, che possono essere incrementate di ulteriori cinque settimane, nello stesso periodo, nei casi in cui sia stato interamente fruito il periodo di nove settimane;
  2. solo le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Integrazioni salariali Covid-19, come funzionano cassa integrazione ordinaria e assegno nucleo familiare

Il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate e deve corredare l’istanza con un file Excel, compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020. Il file Excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario (ASO) in carico al FIS dovranno compilare invece, in formato .pdf, apposito format. Tale dichiarazione non sarà allegata per i casi in cui non ci siano dei residui da fruire.

Per quanto riguarda la fruizione degli ANF per i percettori di ASO Covid-19, introdotta dal DL Rilancio, la nota di prassi ricorda che questa è limitata alla predetta causale in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Quindi vi dovrà essere il riconoscimento del trattamento per i periodi pregressi.

La trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del DL 34/2020 e poi del successivo DL 52/2020. L’articolo 1, comma 2, del citato DL 52, ha introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.

Integrazioni salariali, quali sono le scadenze e i termini

Le istanze relative alle richieste di interventi di integrazione devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per consentire un graduale adeguamento al nuovo regime in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (cioè, il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 52) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Di contro le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, come funziona

Per la CIGD la disciplina sulla durata dei trattamenti non è diversa da quanto previsto per CIGO ed ASO. Come noto, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

L’azienda che abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, quindi a prescindere dal fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno ancora rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (in tal caso per le aziende plurilocalizzate) per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove. Le ulteriori settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS è stato rilasciato il 18 giugno 2020. La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’autorizzazione delle prime nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020. Riguardo ai termini generali di trasmissione delle istanze riferite alla CIGD bisogna fare riferimento a quanto già indicato per CIGO ed ASO nonché alle disposizioni regionali relativamente alle istanze per i periodi residui del primo periodo.

Anche per la CIGD si può fruire delle 4 settimane ulteriori in periodi antecedenti il 1° settembre p.v., fermo restando il limite generale delle 18 settimane. Ovviamente in tale periodo complessivo non si computano le settimane previste dal DL 9/2020 per le prime zone rosse e gialle.

CIGO, ASO, CIGD: come presentare la domanda, i termini per la scadenza

Il DL 34 ha previsto un particolare iter diversificato nell’ambito dei pagamenti diretti a carico dell’INPS: quello ordinario e quello con anticipazione. La procedura è operativa sul sito Inps. Nel caso di richiesta di pagamento diretto, ove si confermi in sede di domanda l’anticipazione, che non costituisce obbligo, l’Istituto autorizza le domande e dispone il pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 34 /2020, quindi dal 18 giugno 2020. In sede di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La presentazione della domanda deve essere effettuata in via telematica, tramite i canali on line previsti per l'integrazione salariale.

In particolare:

  • per quanto riguarda la CIGO, la domanda è presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" à "CIG Ordinaria";
  • per la CIGD, la domanda va presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIGe Fondi di Solidarietà", scegliendo l'opzione "CIG in Deroga INPS".
  • per l'assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", scegliendo l'opzione "Fondi di solidarietà".

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps nelle procedure di domanda, sarà e possibile chiedere, come detto, l'anticipazione del 40%, selezionando opzione automaticamente impostata sul "SI". Ove invece non si voglia accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

Con la selezione opzione "SI" sarà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore

Dopo l’inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d'anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. L'Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

Nella prima fase transitoria, per assicurare la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell'anticipo verrà disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

A regime invece l'erogazione dell'anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate dall'Istituto.

Modello SR41, data di scadenza della trasmissione: tutte le info

In relazione al D.L. n. 18/2020, come innovato dal decreto-legge n. 34/2020, nonché delle modifiche del D.L. n. 52/2020, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, ove successivo.

In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello.

Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Una volta ricevuto il modello "SR41" con tutti i dati necessari per il pagamento, l'Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo. In relazione a quanto disposto dall'articolo 22 quater, comma 4, del richiamato DL 18/2020, l'Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.

Integrazioni salariali Covid-19, alcune note conclusive

L’articolato iter delle anticipazioni, a ns. avviso, non consentirà di avere il pagamento prima del 15 luglio, anche se in assenza, in questa prima fase, dell’autorizzazione da parte dell’INPS. Tali anticipi si ricorda sono al lordo delle imposte e senza ANF. Se poi si pensa che, dopo la prima fase, l’anticipo interverrà dopo autorizzazione non si comprende perché non debbano essere pagate le prestazioni di integrazione dall’Istituto sulla base alle ore fruite effettivamente.

In questa prima fase si poteva forse consentire in modo più snello ai datori di gestire, con provvista da parte dell’Istituto, direttamente gli anticipi ai lavoratori.

Dott. Michele Regina

(Docente Master Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane)

 

 

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