Fonti del diritto tributario, quali sono?

Fonti del diritto tributario, quali sono?

Uno degli elementi su cui si fonda la giurisprudenza in Italia è senza dubbio la gerarchia delle fonti, il principio che sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.

Questa caratteristica dell’ordinamento giuridico del nostro Paese dispone le fonti di produzione in scala gerarchica, con l’obiettivo di evitare contrasti tra fonti di diversa natura. La questione delle fonti del diritto tributario, parimenti, è di non minore importanza. Ma quali sono le gerarchie che regolano le norme tributarie?

Quali sono le fonti del diritto tributario?

Le norme presenti tra le fonti del diritto tributario sono diverse, e di vario tipo. Possono infatti essere impositive, agevolative, procedimentali, processuali, sanzionatorie. Inoltre, è da sottolineare il fatto che è costante, in questa branca della legge, il rimando a norme di altri settori (contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile, ma anche convenzioni).

Diritto Tributario

Gerarchia delle fonti nel diritto tributario: la Costituzione

Come del resto accade sempre nel diritto, anche nel diritto tributario la Costituzione occupa un posto di rilievo assoluto. Nell’ordinamento italiano è la fonte primaria, che stabilisce, nell’articolo 117, che la potestà legislativa in materia tributaria spetta allo Stato e alle Regioni; lo Stato, in particolare, ha in via esclusiva la potestà di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali in materia fiscale.

Gli articoli fondamentali della Costituzione in materia di imposte sono diversi. Il primo, in ordine, è l’articolo 23, che sancisce la riserva di legge in materia tributaria, accogliendo un principio tipico dello Stato di diritto, ovvero la legalità delle imposte. La riserva di legge è una riserva relativa: la legge può non regolare integralmente il rapporto tributario, demandando a un regolamento.

L’articolo 53, invece, stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (principio della generalità del tributo) in ragione della loro capacità contributiva, e che il sistema tributario italiano è informato a criteri di progressività. Si tratta di principi fondamentali, su cui è basato tutto il meccanismo del diritto tributario del nostro Paese.

L’articolo 75 stabilisce che non è ammesso referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge per le leggi tributarie e di bilancio (oltre che per quelle di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

L’articolo 81, infine, stabilisce che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Quali sono le altre fonti del diritto tributario?

Come detto in precedenza, oltre alla Costituzione, nella gerarchia delle fonti del diritto italiano vi sono degli elementi subordinati. Anch’essi hanno rilevanza nel diritto tributario, e ne costituiscono fonti, pur dovendo, secondo i principi gerarchici, uniformarsi ai principi contenuti nella nostra carta.

Tra questi vi sono innanzitutto le leggi ordinarie. La norma tributaria, secondo l’articolo 23 della Costituzione, può creare, modificare o estinguere le altre norme tributarie. Questo principio stabilisce che nessun tributo può essere creato con strumenti giuridici che non siano leggi o atti aventi forza di legge. Inoltre, va precisato che le norme tributarie non sono in alcun modo retroattive.

Successivamente, l’ordinamento italiano dà priorità ai decreti legislativi e ai decreti legge, che sono appunto atti aventi forza di legge, emanati dal Governo anziché dal Parlamento. Tra le fonti secondarie annoveriamo anche i regolamenti, i decreti dirigenziali, i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni ministeriali, le fonti comunitarie, e, ultimi nella gerarchia, ma comunque rilevanti, gli usi.

 

 

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