Nuovo Codice Appalti

Nuovo Codice Appalti, l’eco-certificazione premia

 

Le imprese provviste di eco-certificazione sono più competitive nelle gare a evidenza pubblica.

Questo è quanto emerge dalla sinergia tra regole dettate dal neo Codice appalti, relative linee guida applicative dell’Autorità e l’upgrade Ue delle norme su Emas ed Ecolabel, i marchi comunitari verdi che certificano processi e prodotti a basso impatto ambientale.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti si è modificato il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, con ricadute potenzialmente molto positive per quelle aziende che hanno deciso di caratterizzarsi sul mercato per l'ecologicità della propria offerta.

 

Eco-certificati nel nuovo Codice appalti

Dal 19/4/2016, salvo mirate eccezioni, in base al d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione degli appalti deve avvenire mediante il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (c.d. “Oepv”), individuata sulla base del “miglior rapporto qualità/prezzo” oppure dell’elemento “prezzo o costo”, secondo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il “costo del ciclo di vita”.

Il metodo del “miglior rapporto qualità/prezzo” deve essere fondato su criteri oggettivi, tra i quali anche la valutazione del possesso di certificazioni ambientali. Della centralità del criterio “Oepv”, e dunque (logicamente) delle eco-certificazioni, danno atto le ultime linee guida in materia dettate dall’Autorità nazionale anticorruzione in attuazione del d.lgs. 50/2016.

Dalla delibera Anac 1005/2016 (G.U. 11/10/ 2016 n. 238) emerge infatti come nella logica della nuova disciplina appalti il confronto concorrenziale basato sul “miglior rapporto qualità e prezzo” sia evitabile solo ove i relativi benefici siano nulli o ridotti. Le stazioni appaltanti che intendono, ricorrendone le condizioni, derogare al criterio “Oepv” per utilizzare quello (residuale) del “minor prezzo” devono di conseguenza sempre: darne adeguata motivazione; esplicitare comunque il criterio utilizzato per assicurare la selezione della migliore offerta; dimostrare che attraverso la deroga non sia avvantaggiato un particolare fornitore.

 

Maggiori vantaggi fiscali

Ma sono anche sul piano fiscale i vantaggi offerti dal d.lgs. 50/2016 alle imprese eco-certificate. L’articolo 93 del d.lgs. 50/2016 prevede infatti per le imprese eco-griffate una riduzione degli importi dovuti a titolo di garanzia fideiussoria all’atto delle offerte, con un occhio di riguardo per i titolari di certificati ambientali Ue. Ciò in primo luogo riconoscendo alle imprese Emas una riduzione del 30%, laddove alle eco-certificate ISO viene garantito solo il 20%. In secondo luogo prevedendo per gli operatori economici che offrono almeno il 50% dei beni e servizi sotto marchio Ecolabel uno sconto del 20% sulle garanzie. Una riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

 

Image

 

 



POTREBBE INTERESSARTI


Cookie Privacy

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.