Contratto di rioccupazione

Contratto di rioccupazione, Sostegni bis: a chi spetta, come funziona

Un'opportunità per aziende e lavoratori in vista dell'auspicata ripresa, o un freno? Le agevolazioni trainano l'occupazione, o più verosimilmente è il mercato in senso stretto?

Novità dal Decreto Sostegni-bis: c’è una nuova fattispecie contrattuale? Il DL 73/2021 prevede una particolare agevolazione per la riqualificazione di lavoratori disoccupati. L’agevolazione connessa al c.d. contratto di rioccupazione spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati con questa forma sperimentale legata alla formazione professionale e premiante per i datori di lavoro che vi ricorrono fino al 31.10.2021. Contratto di rioccupazione

Contratto di rioccupazione: come fruire dell’agevolazione, cosa dice il decreto sui licenziamenti

Per fruire della agevolazione (6000,00 euro annui da riparametrare ai 6 mesi, pertanto 500,00 euro al mese al massimo) i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Sono elementi che comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento o dopo l’avvenuta conferma del lavoratore;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

La misura, in vigore dal 26 maggio u.s., che attende ancora lettura ministeriale e dell’Inps, ha lo scopo di agevolare l'inserimento lavorativo stabile e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati. Infatti trattasi di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Nota bene: è utile individuare figure che siano già portatrici di sgravi, under 30 anni ovvero under 36 anni, che non hanno mai avuto rapporti a tempo indeterminato, per avere l’ulteriore vantaggio dell’agevolazione dei 36 mesi. Ma vediamo anche cosa dice il Ministero del Lavoro.

A cosa serve questa fattispecie contrattuale

La specificità di questa fattispecie contrattuale consiste nella possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, di recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. La validità del contratto è condizionata al perfezionamento con il lavoratore di un profilo formativo e di qualificazione correlato all’inserimento della durata di 6 mesi.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione. Il mancato recesso determina il consolidamento del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Pertanto le disposizioni inerenti allo sgravio sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

 

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