Convenzione di Vienna: vendita internazionale e pagamento del prezzo

Convenzione di Vienna: vendita internazionale e pagamento del prezzo

La Convenzione di Vienna, nell’articolo 53, stabilisce che il principale obbligo a carico del compratore consiste nel pagamento del prezzo. Tuttavia, come ci spiega l’avvocato Luca Davini, Docente del Master per Giuristi d’Impresa della Business School Alma Laboris, accanto a quello che non è altro che un generico dovere bisogna considerare alcune norme che, in varia misura, estendono l’obbligo succitato ad altre prestazioni accessorie, disciplinandone le modalità e i tempi di esecuzione, in assenza di specifiche pattuizioni sul punto.

Vendita internazionale, le azioni preparatorie al pagamento del prezzo

Come ci racconta l’avvocato tramite il suo portale “I Mantelli”, in particolare, l’articolo 54 della Convenzione di Vienna riguarda le azioni preparatorie al pagamento del prezzo, specificate nel contratto o nelle normative vigenti, quali ad esempio, l’apertura di una lettera di credito, la costituzione di una cauzione per garantire il pagamento o l’ottenimento di un’autorizzazione amministrativa necessaria per il trasferimento dei fondi per poter effettuare il pagamento.

Si tratta di aspetti ai quali l’esportatore italiano deve prestare la massima attenzione per non incorrere in situazioni che potrebbero compromettere il buon esito dell’affare oppure la sua convenienza da un punto di vista economico.

Vendita internazionale, la valuta da utilizzare per il pagamento

Un altro aspetto critico – racconta l’avvocato Davini – consiste nell’individuazione della valuta da utilizzare per il pagamento: il più delle volte le parti indicano la valuta al momento di fissare il prezzo e, come diverse decisioni giudiziarie hanno confermato, tale accordo è vincolante per le parti.

Se invece il prezzo non è stipulato contrattualmente o non può essere individuato facendo riferimento agli usi commerciali o alle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, il metodo di fissazione del prezzo non è chiaro e in questi casi la Convenzione non ci aiuta.

Infatti, la CISG non prevede il diritto dell’acquirente di adempiere il proprio debito nella valuta del luogo di pagamento, né il diritto del venditore di chiedere il pagamento del prezzo nella valuta del luogo di pagamento, se il prezzo è stato contrattualmente specificato in una valuta diversa. 

Vendita internazionale, imputazione del pagamento: come funziona

Un altro caso che frequentemente diventa oggetto di controversia nei rapporti tra esportatore italiano e partner estero riguarda l’imputazione del pagamento che si verifica quando un acquirente ha diversi debiti nei confronti del venditore e non indica il debito che intende liquidare al momento dell’effettuazione del pagamento.

La Convenzione di Vienna non prevede un sistema di imputazione per legge che possa essere applicato in assenza di qualsiasi indicazione dall’acquirente in merito alla cessione dei fondi pagati o a qualsiasi accordo delle parti.

Conseguentemente, non essendo presente alcun principio generale pertinente su cui si fonda la Convenzione, i giudici tendono ad applicare il diritto interno come stabilito dalle norme di diritto internazionale privato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.

Vendita internazionale, luogo e tempo del pagamento: cosa dice la Convenzione di Vienna

L’articolo 57, paragrafo 1, definisce poi il luogo in cui deve essere effettuato il pagamento, stabilendo tre regole:

– in primo luogo, le parti possono avere contrattualmente specificato il luogo di pagamento;

– in secondo luogo, in assenza di una scelta esplicita o implicita, l’acquirente deve pagare il prezzo nel luogo in cui la consegna dei beni o dei documenti avviene;

– in terzo luogo, qualora le parti non abbiano concordato un luogo per il pagamento e non debba essere effettuato alcun pagamento contro la consegna dei beni o dei documenti, l’acquirente deve pagare il prezzo presso la sede del venditore.

Infine, con riferimento al tempo di pagamento, ferma la autonomia delle parti di stabilire il momento in cui sorge il dovere di pagare il prezzo delle merci, la Convenzione di Vienna all’articolo 58 prevede il principio della contestualità tra pagamento del prezzo e messa a disposizione dei beni, consentendo al venditore di non procedere alla consegna se non a fronte del pagamento del prezzo e al compratore di astenersi dal pagamento se non viene concessa la possibilità di esaminare le merci.

Avv. Luca Davini

(Docente del Master Giuristi d’Impresa)

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