Diritto all’oblio online, Garante Privacy: “Google deve garantirlo a chi si riabilita”

Diritto all’oblio online, Garante Privacy: “Google deve garantirlo a chi si riabilita”

Il caso di un imprenditore, che aveva chiesto la rimozione degli articoli di carattere giudiziario non aggiornati alla sua riabilitazione. La vicenda

Il diritto all’oblio online varrà vale per coloro i quali si riabilitano dopo una condanna. È quanto ha stabilito il Garante Privacy con un provvedimento, pensato al fine di regolare in qualche modo l’attività dei motori di ricerca, al fine di garantire la protezione dei dati personali degli individui. Secondo quanto apprendiamo, Google dovrà infatti rimuovere gli URL che rimandano ad articoli la cui attività informativa non è rappresentativa della corrente situazione giudiziaria di una persona.

Da quanto espresso dall’Autorità competente, la permanenza in Rete di informazioni giudiziarie non aggiornate, così come di mere notizie di cronaca, può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona. Il fatto che su Internet possano essere reperite delle informazioni riguardanti il passato di un individuo condannato e che ha scontato la propria pena, impedirebbe la piena reintegrazione all’interno della società libera.

Come spesso accade, in particolar modo in Paesi di common law, è un episodio a condizionare il diritto. Nello specifico, il caso di un imprenditore, che ha chiesto a Google la rimozione delle informazioni che lo riguardavano su una vicenda giudiziaria del 2007 e sulla relativa sentenza di condanna del 2010. Il Garante ha proceduto ordinando a Big G di rispettare la volontà dell’uomo.

La motivazione che ha permesso all’imprenditore di avere la meglio risiede nel fatto che nelle pagine web non vi era alcuna traccia della successiva riabilitazione che l'uomo aveva chiesto e ottenuto nel 2013. "L'interessato - spiega - dopo aver tentato di far deindicizzare le pagine direttamente a Google, si era rivolto all'Autorità lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni obsolete e non aggiornate".

Dunque, questo principio ribadisce la sproporzione tra il diritto di informazione e la privacy dell'interessato, ma anche l'eliminazione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, al fine di garantire il reinserimento sociale dell’interessato.

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