Sistemi di Gestione Ambientale, progettazione e lavori edilizi nel nuovo Codice Appalti

Sistemi di Gestione Ambientale

Nelle gare per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori edilizi e per la gestione di cantieri, l’appaltatore deve dimostrare di applicare al meglio le misure di gestione ambientale.

 

L’art. 34 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti) impone che le stazioni appaltanti, per conseguire gli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA, inseriscano, nei documenti di gara per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite per il 100% del valore a base d’asta.
L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

 

Richiesta la Certificazione Ambientale

In sede di verifica, l’offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

  • Controllo operativo che tutte le misure previste all’art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere;
  • Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
  • Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

 

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L’appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

A tal proposito, infatti, deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

  • Le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
  • La Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • La Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”;
  • La Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
  • La Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
  • La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
  • Art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;

Nonché a favorire attivamente l’applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l’adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).

L’appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

 

In sede di verifica, l’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.

Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a:

  1. Presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016;
  2. Nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01;
  3. Conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

 

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